Dal 1° gennaio 2025, ogni amministratore di società dovrà possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale da comunicare al Registro delle Imprese.
Si tratta di un nuovo adempimento obbligatorio previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 860, Legge 207/2024) che estende l’obbligo già vigente per le imprese individuali anche agli organi amministrativi di qualsiasi società.
Chi è interessato?
L’obbligo riguarda tutti gli amministratori, a prescindere dalla forma giuridica della società:
- società di capitali (S.p.A., S.r.l.),
- società di persone (S.n.c., S.a.s.),
- società semplici agricole,
- reti di impresa iscritte nella sezione ordinaria del Registro.
Sono escluse solo:
- le società semplici non agricole,
- le società di mutuo soccorso,
- i consorzi e le società consortili.
Cosa cambia concretamente?
✔️ Ogni amministratore dovrà avere una PEC personale
❌ Non potrà usare la PEC della società
✔️ La stessa PEC può essere usata per incarichi in più società
📌 Obbligo anche per organi collegiali: ogni componente deve avere la propria PEC
Come e quando si comunica la PEC?
Il Ministero delle Imprese, con circolare del 12 marzo 2025, ha chiarito le scadenze operative:
➤ NUOVE SOCIETÀ (costituite dopo il 1/1/2025)
Devono indicare la PEC degli amministratori al momento dell’iscrizione.
➤ IMPRESE GIÀ REGISTRATE (prima del 1/1/2025)
Devono comunicare la PEC entro il 30 giugno 2025, in occasione di:
- nuova nomina,
- rinnovo della carica,
- nomina di un liquidatore.
📌 In ogni caso, la comunicazione va fatta entro e non oltre il 30 giugno 2025.
E se si omette la comunicazione?
- Il Registro delle Imprese sospenderà la pratica in attesa della PEC.
- Si avranno 30 giorni per regolarizzare.
- In caso contrario, la domanda verrà respinta.
💡 La comunicazione è gratuita: niente imposta di bollo né diritti di segreteria.
Sanzioni: cosa si rischia?
Anche se non è prevista una sanzione specifica, si applica l’art. 2630 del Codice Civile:
💸 multa da 103 a 1.032 euro per omessa comunicazione obbligatoria.
✅ Se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo.
