Il contribuente che ha presentato il Modello 730 e si accorge di aver omesso dei dati, come una spesa deducibile o detraibile o i dati del sostituto d’imposta, ha tempo fino a lunedì 27 ottobre per presentare il 730 integrativo a un CAF o a un professionista abilitato
Questa procedura è percorribile solamente se la modifica o integrazione:
1. Genera un maggior credito (o un minor debito).
2. Non cambia l’esito dell’imposta.
La scadenza del 27 ottobre si applica anche a coloro che si accorgono di non aver fornito tutti i dati per identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio, o di averli forniti in modo inesatto, oppure a chi si trova in entrambe le situazioni.
Integrazione a Favore o Ininfluente sull’Imposta (Codice 1) Se l’integrazione è “a favore” o ininfluente sull’imposta, il nuovo Modello 730 deve essere presentato completo di tutte le sue parti.
• Sul frontespizio deve essere indicato il codice 1 nella casella “730 integrativo”.
• Il modello va presentato a un CAF o a un professionista abilitato.
L’obbligo di presentazione tramite CAF/professionista sussiste anche per chi aveva presentato il 730 “originario” precompilato in autonomia o per chi si era avvalso dell’assistenza del sostituto d’imposta.
Correzione dei Dati del Sostituto d’Imposta (Codice 2) Se il contribuente deve esclusivamente correggere o integrare i dati identificativi del sostituto d’imposta, la presentazione di un nuovo Modello 730 deve avvenire entro il 27 ottobre.
• In questo caso, deve essere indicato il codice 2 nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
• Il nuovo Modello 730 deve contenere le stesse informazioni del Modello 730 originario, ad eccezione delle nuove informazioni indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Correzione Mista (Dati Sostituto e Modifica A Favore/Ininfluente) (Codice 3)
La stessa scadenza è prevista quando il contribuente deve contemporaneamente:
1. Correggere/integrare i dati necessari sul sostituto che effettuerà il conguaglio (o ha fornito dati inesatti).
2. Effettuare un’integrazione e/o rettifica che comporta un maggior importo a credito, un minor debito, o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.
In questo caso, nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio va indicato il codice 3.
Modifiche a Sfavore (Minor Credito o Maggior Debito d’Imposta) Se l’integrazione o rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve utilizzare esclusivamente il modello Redditi Persone fisiche. Il Modello Redditi Persone fisiche 2025 può essere presentato in diverse finestre temporali:
1. Entro il 31 ottobre (correttiva nei termini). Se emerge un debito, il contribuente deve versare contestualmente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale (con maturazione giornaliera) e la sanzione ridotta con il ravvedimento operoso.
2. Entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa), sempre con il contestuale versamento e ravvedimento operoso.
3. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – articolo 2 comma 8, del Dpr n. 322/1998).
Anche in questo caso, è richiesto il pagamento contemporaneo di tributo, interessi e sanzione ridotta secondo le regole del ravvedimento operoso.
Alternativa al 730 Integrativo per Modifiche a Favore o Ininfluenti Chi deve operare una modifica “a proprio favore” oppure ininfluente sulle imposte dovute, in alternativa al 730 integrativo, può scegliere di ricorrere al Modello Redditi Persone fisiche 2025, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.
