COS’È
La Circolare INPS n. 92/2026 aggiorna le regole sul computo del primo giorno di malattia ai fini del riconoscimento dell’indennità economica, estendendo anche alle visite ambulatoriali il riconoscimento del giorno precedente alla redazione del certificato medico.
LA REGOLA GENERALE
Ai fini della prestazione previdenziale di malattia, il primo giorno dell’evento coincide, in via generale, con la data di rilascio del certificato medico. Da questa data decorrono:il computo della “carenza” (i primi 3 giorni non indennizzati dall’INPS)le percentuali di indennizzoil periodo massimo assistibilel’eventuale applicazione di sanzioni (es. assenza a visita di controllo)
COSA CAMBIA CON LA CIRCOLARE 92/2026
✔ Riconosciuto: il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, anche in caso di visita ambulatoriale presso lo studio del medico curante
✖ Non più richiesto: che la visita sia stata necessariamente domiciliare (come previsto dalla prassi precedente)Il riconoscimento resta condizionato alla compilazione, da parte del medico, del campo “Dichiara di essere ammalato dal…” con l’indicazione del giorno precedente alla visita.
QUANDO IL GIORNO PRECEDENTE NON VIENE RICONOSCIUTO
Se la data dichiarata è anteriore di più di un giorno rispetto al rilascio del certificato se il giorno precedente al rilascio è un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale (in questi casi il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale)
PERCHÉ LA MODIFICA
L’INPS motiva l’aggiornamento con la trasformazione dell’assistenza territoriale: la progressiva riduzione del numero di Medici di Medicina Generale, l’aumento dei carichi di lavoro e la prassi di accesso su appuntamento negli studi rendono sempre più frequente il caso in cui la visita, pur richiesta tempestivamente, avvenga il giorno successivo alla chiamata — anche in ambulatorio e non solo a domicilio.
DECORRENZA
Le nuove indicazioni si applicano dalla data di pubblicazione della circolare (4 settembre 2026), nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto dalla legge.
Fonte: INPS, Circolare n. 92 del 4 settembre 2026 — Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, Coordinamento Generale Medico Legale
Approfondimento a cura di Gianna Parlascino
