Il panorama normativo delle cripto-attività sta vivendo una trasformazione radicale, segnando il passaggio definitivo da un approccio frammentato e prettamente domestico a un modello di integrazione europea.
Questa evoluzione, guidata dal regolamento MiCAR e dalla direttiva DAC8, non è un semplice adeguamento formale: cambia il modo in cui le cripto-attività vengono censite e dichiarate. La transizione dal vecchio sistema di vigilanza nazionale alla nuova architettura di trasparenza fiscale internazionale richiede una comprensione profonda delle basi giuridiche introdotte dal D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194 e dalle disposizioni attuative del Provvedimento n. 186865/2026 dell’Agenzia delle Entrate.
1. L’EVOLUZIONE DEL QUADRO REGOLATORIO: DALLA VIGILANZA DOMESTICA AL MODELLO EUROPEO
Il monitoraggio su base puramente nazionale è arrivato al termine. Il sistema basato sui VASP (Virtual Asset Service Providers) e sull’iscrizione al registro nazionale OAM lascia il posto a un ecosistema integrato di CASP (Crypto-Asset Service Providers), autorizzati ai sensi del MiCAR, e CAO (Gestori di cripto-attività con obbligo di comunicazione), identificati ai fini fiscali. Se in passato l’obiettivo era principalmente il contrasto al riciclaggio su scala locale, oggi l’attenzione si sposta sulla cooperazione amministrativa transfrontaliera e sulla trasparenza fiscale automatica (DAC8). Il nuovo assetto poggia sul D.lgs. 194/2025, che recepisce la direttiva (UE) 2023/2226. Questo quadro normativo mira a uniformare la raccolta e lo scambio di dati a livello europeo, chiudendo definitivamente l’esperienza normativa locale a favore di un protocollo di reporting standardizzato che rende le cripto-attività asset finanziari pienamente tracciabili.
2. LA DISMISSIONE DEL REGISTRO OAM E IL NUOVO ASSETTO OPERATIVO
Per gli intermediari, la data del 30 giugno 2026 è stata la data di riferimento. In tale data è cessata ufficialmente la raccolta trimestrale della banca dati transazioni OAM, decretando il tramonto dell’esperienza di monitoraggio VASP nazionale.
IL REGIME TRANSITORIO
La transizione prevede regole rigorose per la continuità operativa: solo le persone giuridiche regolarmente iscritte all’OAM al 27 dicembre 2024 hanno potuto usufruire del regime transitorio. Inoltre, per operare fino al termine ultimo del 30 giugno 2026, tali soggetti hanno dovuto presentare domanda di autorizzazione come CASP a Consob o Banca d’Italia.
OAM VS DAC8
Il passaggio segna un’evoluzione profonda negli obblighi di compliance:
- Finalità : Si evolve dal monitoraggio antiriciclaggio (OAM) al reporting fiscale automatico (DAC8).
- Ambito Geografico: Passaggio da una banca dati domestica centralizzata a uno scambio automatico transfrontaliero tra Autorità competenti.
- Standard Tecnico: Superamento delle segnalazioni trimestrali a favore di flussi annuali basati esclusivamente sul formato XML europeo.
3. COMPLIANCE PER I CAO: REGISTRAZIONE UNICA, CODICE IIN E CASI DI ESONERO
Il nuovo sistema si regge sull’identificazione univoca dei gestori (CAO) presso l’Amministrazione Finanziaria. Il Centro Operativo di Pescara assume un ruolo centrale nella gestione delle anagrafiche, specialmente per i soggetti non residenti.
PROCEDURE DI REGISTRAZIONE E PIN
Per i CAO non residenti, la procedura di accreditamento segue passaggi tecnici precisi sul portale dell’Agenzia delle Entrate (sezione inglese):
- Nuova Registrazione: Utilizzo del modulo “Request Id” selezionando la voce “registrazione a DAC8”.
- Soggetti già censiti: Integrazione delle credenziali tramite l’applicazione “Update request” nell’area riservata.
- Il sistema del PIN: Il COP comunica via e-mail le credenziali e le prime 4 cifre del codice PIN. Il gestore dovrà seguire le istruzioni fornite per ottenere la seconda parte del PIN e completare l’attivazione. Al termine, viene assegnato l’Individual Identification Number (IIN), fondamentale per l’inserimento nel “Registro centrale sicuro” della Commissione Europea.
I “SOGGETTI ESONERATI”
Un aspetto critico per i gruppi internazionali riguarda l’esonero previsto al punto 2.2 del Provvedimento. Sono esonerati dalla comunicazione in Italia i CAO che, ai sensi dell’Art. 7, comma 7 del D.Lgs. 194/2025, assolvono gli obblighi in un altro Stato membro o giurisdizione qualificata. Tuttavia, tali soggetti devono comunque inviare una notifica annuale all’Agenzia delle Entrate entro il termine di trasmissione dei dati, specificando lo Stato di comunicazione e il proprio NIF (numero di identificazione fiscale) estero.
4. EFFETTI PER GLI UTENTI: ADEGUATA VERIFICA FISCALE E MONITORAGGIO TOTALE
La DAC8 cambia il rapporto tra contribuente e fisco. L’introduzione dell’obbligo di “adeguata verifica fiscale” impone ai CAO standard di identificazione stringenti.
- Dati Oggetto di Monitoraggio: Oltre alle transazioni e alle giacenze individuate dall’Art. 13 del D.Lgs. 194/2025, i gestori devono acquisire il Codice Fiscale italiano (per i residenti) o il NIF rilasciato dallo Stato di residenza estero.
- Fine dell’Anonimato: Il meccanismo di scambio automatico garantisce che i dati raccolti dal Fisco italiano fluiscano verso le autorità estere e viceversa, rendendo le cripto-attività “trasparenti” al pari delle attività finanziarie soggette a CRS.
- Conservazione dei dati e privacy: In conformità al GDPR (Reg. UE 2016/679), l’Agenzia delle Entrate conserva i dati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività istituzionali, agendo come titolare del trattamento.
5. LE FASI DELLA TRANSIZIONE
Le scadenze principali sono riassunte nella tabella sotto riportata.
| Data | Evento |
| 1° Gennaio 2026 | Inizio ufficiale della rilevazione dati ai fini DAC8/D.Lgs. 194/2025. |
| 30 Giugno 2026 | Termine ultimo operatività registro OAM e transizione VASP. |
| 30 Giugno 2027 | Scadenza per la prima trasmissione dati (anno 2026) dai CAO all’Agenzia delle Entrate. |
| 30 Settembre 2027 | Prima scadenza per lo scambio internazionale di informazioni tra Autorità fiscali. |
CONCLUSIONE PER GLI INVESTITORI
La transizione dal vecchio sistema di segnalazione nazionale OAM al nuovo quadro normativo europeo MiCAR e DAC8 chiude la stagione dell’opacità nel settore delle cripto-attività .
Per i contribuenti questo passaggio comporta l’ingresso in un regime di totale trasparenza fiscale.
In questo scenario, per i cittadini italiani che investono in cripto-attività diventa indispensabile adottare una compliance preventiva e rigorosa. Sarà essenziale verificare i dati identificativi registrati presso i propri intermediari, conservare una rendicontazione ordinata delle transazioni e assicurarsi che la dichiarazione dei redditi annuale sia perfettamente coerente con i dati che gli operatori invieranno all’amministrazione finanziaria.
